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  03/02/2016 12:16

LA CONFERENZA EPISCOPALE UMBRA CON LA NOTA PASTORALE SULLE CELEBRAZIONI EUCARISTICE INTENDE OFFRIRE AI PRESBITERI E ALLE COMUNITà CRISTIANE I CRITERI E LE NORME PER UN'INTELLIGENTE PRESENTAZIONE E UNA CORRETTA GESTIONE DELLE OFFERTE LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLE INTENZIONI DELLE SANTE MESSE PER LA REGIONE ECCLESIASTICA UMBRA.


È assai antica la consuetudine di chiedere al sacerdote di celebrare la Santa Messa secondo le intenzioni dei fedeli, pregando cioè per qualche avvenimento della vita propria o altrui: per ringraziare dei beni ricevuti, per invocare la vicinanza di Dio nelle prove, per gioire nelle ricorrenze particolari. Si rende quindi opportuno da una parte ribadire le ragioni della permanenza di tale antica usanza, dall'altra evitare che abusi o trascuratezza ne sminuiscano l'importanza dinanzi ai fedeli. 1. L’azione liturgica 1. "Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso modo e allo stesso grado" (SC, 8). 2. Nella celebrazione eucaristica i fedeli non assistono "come estranei o muti spettatori" ma, partecipano attivamente "offrendo l'ostia immacolata non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme a lui" (SC, 48). È infatti "tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo Capo, che celebra". (CCC, 1140) 2. Il sacerdote 1. Celebra lecitamente il sacerdote che non ne sia canonicamente impedito (1044, 1331, 1332, 1333, 916). 2. Si richiede inoltre che egli sia digiuno da almeno un'ora prima della comunione eucaristica, a meno che sia malato o anziano (919). 3. Un sacerdote sia ammesso a celebrare, anche se sconosciuto al rettore della chiesa, nel caso che esibisca una lettera commendatizia (celebret) del suo Ordinario o del suo superiore, oppure che si possa con prudenza ritenere che non sia impedito di celebrare (903). 3. L' applicazione, o intenzione particolare 1. Il sacerdote può "applicare" la messa per qualsiasi persona, viva o defunta (901). L'applicazione è sempre libera, eccetto in due circostanze: a) missa pro populo. Dopo la "presa di possesso", il parroco (534) e l'amministratore parrocchiale (540, §1) sono tenuti a celebrare personalmente, per il popolo loro affidato, una messa nelle domeniche e nelle feste che nella propria diocesi sono di precetto. I predetti soggetti, qualora abbiano la cura pastorale anche di altre parrocchie, soddisfano l'obbligo applicando una sola messa per il popolo loro affidato. (388 §3; 534 §2). L'obbligo è grave e, in quanto imprescrittibile (199, n.5), non viene mai meno, anche qualora sia stato trascurato per molto tempo. Chi non lo abbia soddisfatto applichi quanto prima pro populo le messe tralasciate (388, §4; 534, §3). Chi ne fosse legittimamente impedito (ad es. per malattia) applichi la messa in tali giorni mediante un altro sacerdote o, personalmente, in giorni diversi. (534 §1). Nella celebrazione della messa pro populo non si facciano nomi di defunti. b) missa ad mentem offerentis. L'applicazione diviene obbligatoria ex iustitia ogni volta che il sacerdote abbia accettato l'offerta, quale che essa sia. L'obbligo resta integro anche se l'offerta ricevuta sia per qualsiasi motivo andata perduta. 2. Si abbia cura di adempiere gli obblighi derivanti da eventuali "legati di messe" e di redigere una tabella degli oneri connessi da esporre in luogo ben visibile affinché non siano dimenticati (1307 §1). La riduzione degli oneri è riservata alla Sede Apostolica (1308). Nuovi legati possono essere accolti solo con il consenso scritto dell'Ordinario diocesano, e dovranno avere una durata non superiore a dieci anni. L'offerta stabilita (cf art. 3/2), è la misura per calcolare la soddisfazione dei legati. 4. L’offerta 1. È lecito ad ogni sacerdote che celebra o concelebra ricevere la relativa 'offerta' affinché applichi la messa secondo una determinata intenzione (945, §1). È tuttavia "vivamente raccomandato" di celebrare secondo le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, senza ricevere alcuna offerta (945, §2). È altresì opportuno e lodevole che le offerte percepite dal sacerdote per intenzioni di messe siano da lui utilizzate soprattutto per le sue espressioni personali di carità. In ogni caso, deve essere tenuta del tutto lontana perfino l'apparenza di contrattazione o di commercio (947). 2. A norma del Codice di diritto canonico (952), e in conformità a quanto avviene in altre Regioni ecclesiastiche, al fine di evitare abusi di richieste maggiori, in Umbria l'offerta è attualmente fissata in dieci euro. Il fedele che, in occasione della celebrazione di una santa messa, intendesse liberamente dare al sacerdote una offerta maggiore di quella prevista dovrà esplicitamente indicarne le finalità. 3. Al fine di scongiurare la stessa parvenza di uno scambio economico con il rito sacro, occorre che tutti siano resi consapevoli del significato teologico ed ecclesiale di questo antichissimo gesto: l'importanza del donare insegnata da Gesù stesso e di cui questa offerta è una forma peculiare, la partecipazione personale al sacrificio eucaristico, la condivisione dei beni, un contributo per il servizio ecclesiale, per le attività apostoliche e le espressioni personali di carità dei sacri ministri. 4. Il sacerdote può tenere per sé l'offerta di una sola messa, eccettuata la solennità del Natale (951 §1), giorno in cui sono previste tre celebrazioni (notte, aurora, giorno). 5. Anche il 2 novembre, giorno della commemorazione dei fedeli defunti, è possibile celebrare tre messe di cui una può essere applicata ad libitum, la seconda deve essere applicata per tutti i fedeli defunti e la terza secondo le intenzioni del Santo Padre. 6. Con la debita autorizzazione, il sacerdote può celebrare più messe nella stessa giornata, ma può trattenere per sé una sola offerta. Le altre devono essere trasmesse al proprio Ordinario, vescovo o superiore religioso. Se tuttavia si tratta di un parroco o un vicario parrocchiale appartenente a un Istituto di vita consacrata, tali offerte devono essere trasmesse all'Ordinario diocesano, perché le destini a sostenere le opere pastorali e di carità. 7. Le offerte di messe che non potranno essere celebrate entro un anno dalla loro ricezione vanno consegnate per intero al proprio Ordinario per essere poste a disposizione di sacerdoti missionari, malati, anziani o comunque in difficoltà. 8. Al fine della massima regolarità e trasparenza in questa delicata materia, non si trascuri il registro delle messe. (continua nel testo integrale allegato)


ALLEGATO:  Nota pastorale Messe - documento integrale.pdf

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